Il Decreto del “fare” modifica il Comma 11 dell’Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008
Fonte: Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 – S.O. n. 63), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».
G.U. 20 agosto 2013, n.194 – S.O. n. 63
Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2013 (“decreto del fare”) ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riguardanti in particolare gli articoli 3, 6, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88,104, 225, 240, 250, e 277.
In particolare è stato modificato il comma 11 dell’ art. 71.
Per la prima verifica il Datore di lavoro si avvale dell’INAIL che vi provvede entro 45 giorni (non più 60) dalla richiesta. Trascorsi i 45 giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di uno dei soggetti privati abilitati indicato in fase di richiesta.
Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro o dalle ASL/ARPA o da uno dei soggetti privati abilitati indicato in fase di richiesta.
Decade quindi la titolarità della funzione da parte delle ASL/ARPA che avevano per 30 giorni dalla data di richiesta di verifica.
Scarica il testo del Decreto del “Fare” (Guardare l’Art. 32 punto f)