E’ stato modificato il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in particolare degli apparecchi di sollevamento di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 Aprile 2011 il Decreto Interministeriale dell’ 11/4/2011 contenente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate in Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 71 comma 13 del medesimo Decreto.
Il decreto abilita i soggetti privati, quali organismi o enti ispettivi di tipo “A” ai sensi della norma UNI 17020 ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro contenute nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08, aprendo di fatto la possibilità di intervenire direttamente quando gli enti pubblici non vi riescano nei tempi previsti.
Il provvedimento entra in vigore dal 28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell’Allegato III, concernente le modalità per l’abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, entrato invece in vigore il 30/04/2011.
Si rammenta che l’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs. 81/2008, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’Inail (in sostituzione dell’Ispesl, citato nel testo del D.Lgs. 81/2008 ma nel frattempo soppresso, e le cui funzioni sono state assorbite dall’Inail), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.
ASL e Inail possono a loro volta avvalersi del supporto di soggetti pubblici e privati abilitati (ai sensi del nuovo decreto in esame), cui il datore di lavoro può in ogni caso rivolgersi in caso di mancato rispetto da parte degli Enti preposti dei termini per le verifiche.
I soggetti pubblici o privati sono a loro volta comunque tenuti al rispetto dei termini temporali di cui sopra, previsti dal Testo Unico per la Prima Verifica periodica e per quelle successive.
Il decreto individua dunque le modalità per l’abilitazione dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione di verifica si possono avvalere, e che verranno iscritti in un apposito elenco costituito presso l’Inail, le ASL o su base regionale.