10 Febbraio 2011 – Circolare del Ministero del Lavoro.
La Commissione consultiva permanente presso il Ministero Lavoro si è espressa in merito alle attrezzature che vengono adibite “eccezionalmente“ al sollevamento di persone con mezzi non progettati per questo scopo.
Il chiarimento riguarda una disposizione al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i che, riguardo alle operazioni di sollevamento “eccezionali” stabilisce che “…a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo…”.
L’eccezionalità ricorre nei seguenti casi:
Inoltre, la Commissione ricorda che le operazioni di sollevamento devono prevedere, a valle l’analisi dei rischi, criteri per la scelta delle attrezzature da adibire al sollevamento eccezionale, nonché le modalità operative e la sorveglianza ed il controllo delle macchine utilizzate.
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