ESCLUSO L’OBBLIGO DI IMMATRICOLAZIONE PER SPOSTAMENTI BREVI E SALTUARI SU STRADA
Importante novità legislativa che riguarda i carrelli elevatori. Una nuova norma stabilisce infatti l’esclusione dall’obbligo di immatricolazione per i carrelli elevatori che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Il riferimento normativo è l’art. 13, comma 12, del decreto legge n. 145/2013 (il cosiddetto “Destinazione Italia”) riguardante i carrelli elevatori di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della Strada.
Il provvedimento va a sanare una situazione di disagio per l’attività produttiva e per la competitività delle aziende italiane. La Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del 10 giugno u.s. (protocollo n.1491006) disponeva infatti che anche i carrelli elevatori utilizzati per brevissimi lassi di tempo su strade e piazzali dovessero essere l’immatricolati.
Di seguito i testi delle leggi in oggetto:
D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Articolo 114: Circolazione su strada delle macchine operatrici
Comma 2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della Motorizzazione Civile, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
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D.L. n° 145 del 23.12.2013
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
Art. 13 – Comma 12. All’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“Comma 2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.”